Reati online contro la persona
Che cosa dice il Codice Penale

di Serena Nuzzaco

Reati contro la persona. Si tratta di reati gravi, volti a offendere interessi di primaria importanza. Tra i reati più rilevanti appartenenti a questa categoria troviamo l’omicidio (art 575 c.p.), anche nelle forme di omicidio preterintenzionale (art 584 c.p.) e colposo (art 589 c.p.).

Reati informatici contro la persona. Internet ha fornito un mezzo per facilitare i crimini. Quelli informatici riguardano la diffamazione, il cyber-stalking, cyber-bullismo, il trattamento illecito di dati personali, la sostituzione di persona, pedopornografia e adescamento di minori. I crimini informatici commessi contro le persone comprendono vari reati come la pedopornografia, la diffamazione attraverso l’uso di social network ed e-mail, la tratta, la distribuzione, la pubblicazione e la diffusione di materiale osceno. Ma non manca anche il cyberbullismo che può colpire tutti, compresi i bambini.

I reati informatici (cyber crimes) vengono commessi da “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” (articolo 640 ter c.p.). Vengono definiti reati informatici, tutti quelli commessi nell’utilizzo di tecnologie informatiche o telematiche, sono disciplinati dalla legge 547 del 1993 che ha integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative alla criminalità informatica.

 

CYBER-STALKING -> Art. 612 bis c.p. (“atti persecutori”)

Chi commette il reato di cyber-stalking, ad esempio, segue i movimenti di una persona attraverso Internet pubblicando messaggi (a volte minacciosi) nelle bacheche frequentate dalla vittima, entrando nelle chat-room frequentate dalla persona colpita, bombardando costantemente la vittima con e-mail, ecc. I motivi alla base del cyber-stalking sono stati divisi in quattro ragioni, vale a dire, per molestie sessuali, per ossessione d’amore, per vendetta e odio. I cyber stalker prendono di mira e molestano le loro vittime tramite siti web, chat room, forum di discussione, social network e email.

La disponibilità di e-mail e spazio web gratuiti, così come l’anonimato fornito da queste chat room e forum, ha contribuito all’aumento del cyber-stalking come forma di molestia.

 

DIFFAMAZIONE  -> Art. 595 c.p.

La diffamazione informatica che si verifica quando qualcuno pubblica informazioni diffamatorie su una persona attraverso i canali che permette la rete (e-mail, social network, forum, ecc.).

Commette il reato di diffamazione chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. L’autore del reato sarà punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
L’attribuzione di un fatto determinato, come oggetto dell’offesa fa sì che la pena sia più grave, nello specifico la reclusione fino a due anni, oppure la multa fino a euro 2.065.
Nel caso in cui l’offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico, la pena sarà della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Diversa è invece l’ipotesi in cui l’offesa sia recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio. In tal caso le pene saranno semplicemente aumentate. (Art 595 cp).

 

REVENGE PORN  -> comma 5 dell’art. 612-ter c.p.

La legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il così detto Codice Rosso, ha introdotto l’articolo 612-terc del Codice Penale in materia di Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, reato per il quale si è già affermata, quantomeno nei media, la definizione di revenge porn.

La collocazione sistematica dell’art. 612-ter all’interno del titolo XII, sezione III, dei delitti contro la libertà morale, suggerisce che il bene giuridico tutelato sia, in primis, la libertà di autodeterminazione dell’individuo. Tuttavia la fattispecie in esame è da considerarsi verosimilmente pluri-offensiva, in quanto tutela altresì l’onore, il decoro, la reputazione e la privacy, nonché il c.d. “onore sessuale” della singola persona, attinente alla vita sessuale e alla reputazione di cui ella gode.

Il revenge porn è un reato di recente introduzione che punisce chi dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 euro a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro un danno.
Sussiste un aumento di pena se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici(Art 612 ter cp)

Secondo il codice penale, la pena è aumentata se la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti è commessa dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Il revenge porn attuato dall’ex fidanzato/a o commesso attraverso social network, internet o smartphone rappresenta una forma aggravata del reato.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono stati commessi in danno di una persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, o in danno di una donna in stato di gravidanza.

MINACCIA -> Art. 612 c.p.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, sancisce l’art 612 del Codice Penale, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, la pena è della reclusione fino a un anno. (Art 612 cp)

La fattispecie prevista dall’art 612 c.p. punisce la condotta di chi, prospetti ad altri un danno ingiusto. Si tratta pertanto di un reato posto a tutela della libertà morale. Se la minaccia è grave la pena è aumentata

 

I reati informatici nel Codice Penale sono incardinati nel Libro secondo – Dei delitti in particolare nel Titolo XII – Dei delitti contro la persona.  Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Essi sono successivamente elencati:

  • Articolo 612 ter: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)
  • Articolo 615 bis: Interferenze illecite nella vita privata
  • Articolo 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
  • Articolo 615 quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
  • Articolo 615 quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
  • Articolo 616: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
  • Articolo 617: Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
  • Articolo 617 bis: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
  • Articolo 617 ter: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
  • Articolo 617 quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
  • Articolo 617 quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
  • Articolo 617 sexies: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
  • Articolo 618: Rivelazione del contenuto di corrispondenza
  • Articolo 619: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
  • Articolo 620: Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
  • Articolo 623 bis: Altre comunicazioni e conversazioni

 

Tra i reati informatici commessi utilizzando il computer, rientrano:

  • Frode e falsa identità: dal 1993 la legge ha equiparato la frode informatica a quella tradizionale, con l’unica differenza che la prima è condotta mediante l’uso di attrezzature informatiche.
  • Information warfare: consistente in una guerra d’informazioni condotta allo scopo di ottenere un vantaggio militare rispetto al nemico.
  • Phishing: consistenti in truffe online attraverso le quali la vittima è portata a comunicare i propri dati sensibili.