Violenza sessuale se non c’è
consenso senza ambiguità

di Daniela Primiceri

Il reato di violenza sessuale si attua con tre condotte che “agevolerebbero” lo stupro. Introdotto anche il concetto di vulnerabilità

Introduzione del concetto di consenso libero e attuale e altre tre possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: è attorno a questi parametri che ruota la riscrittura integrale dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale.

La proposta di legge, dopo essere stata approvata alla Camera, è stata bloccata in Senato per una richiesta di approfondimenti da parte della maggioranza. Le modifiche riguardano il comma 1 dell’art, 609-bis che con la nuova formulazione in “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni” introduce la nozione di “consenso” in accordo con la Convenzione di Istanbul. L’affiancamento alle parole “libero e attuale” lo spoglia di ambiguità garantendo una migliore identificazione del reato di violenza sessuale.
Nel testo inoltre emergono con chiarezza tre condotte delittuose: il compiere atti sessuali su un’altra persona, far compiere e far subire atti sessuali a un’altra persona.

La modifica introdotta nel comma 2 del medesimo articolo pone l’accento sul concetto di “vulnerabilità”: chi induce a “compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto” sta compiendo violenza sessuale perché determinate condizioni impediscono la determinazione del consenso libero e attuale.

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