Il reato di violenza sessuale si attua con tre condotte che “agevolerebbero” lo stupro. Introdotto anche il concetto di vulnerabilità
Introduzione del concetto di consenso libero e attuale e altre tre possibili condotte che costituiscono il reato di violenza sessuale: è attorno a questi parametri che ruota la riscrittura integrale dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale.
La proposta di legge, dopo essere stata approvata alla Camera, è stata bloccata in Senato per una richiesta di approfondimenti da parte della maggioranza. Le modifiche riguardano il comma 1 dell’art, 609-bis che con la nuova formulazione in “Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni” introduce la nozione di “consenso” in accordo con la Convenzione di Istanbul. L’affiancamento alle parole “libero e attuale” lo spoglia di ambiguità garantendo una migliore identificazione del reato di violenza sessuale.
Nel testo inoltre emergono con chiarezza tre condotte delittuose: il compiere atti sessuali su un’altra persona, far compiere e far subire atti sessuali a un’altra persona.
La modifica introdotta nel comma 2 del medesimo articolo pone l’accento sul concetto di “vulnerabilità”: chi induce a “compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto” sta compiendo violenza sessuale perché determinate condizioni impediscono la determinazione del consenso libero e attuale.